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A parziale deroga dell’art. 28 “Rischi esclusi dall’assicura- € 2.500,00 per persona infortunata.
zione” - lett. b), delle Norme che regolano l’assicurazione, L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che,
la garanzia comprende i danni agli indumenti ed oggetti di al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola
comune uso personale che, per la loro naturale destinazio- con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
ne, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, b.3) buona fede I.N.A.I.L.
preziosi, titoli, nonché bauli, valige, colli e loro contenuto; l’assicurazione di Responsabilità Civile verso di-
sono parimenti esclusi danni derivanti da incendio, furto o pendenti soggetti all’assicurazione di legge contro
da smarrimento. Questa specifica estensione di garanzia è gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità an-
prestata fino ad un massimo di € 500,00 per ogni persona che nel caso di mancata assicurazione di personale
danneggiata. presso l’I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o er-
ronea interpretazione delle norme di legge vigenti
Art. 32 - Rimorchiatori in materia e sempreché ciò non derivi da comporta-
Sono esclusi i danni subiti dal natante rimorchiato. mento doloso.
c) Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti
non soggetti all’Assicurazione di legge contro gli Infor-
AZIENDE AGRICOLE tuni (R.C.I.)
(Proprietà/conduzione/affitto) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quan-
to questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsa-
Art. 33 - Oggetto dell’Assicurazione: bile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie
(R.C.T.) professionali) cagionati, con colpa sia lieve che grave, ai
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quan- propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazio-
to questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa- ne ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 come modifi-
bile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, cato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000, in conseguenza di un
interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a fatto verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.
terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a d) Rivalsa I.N.P.S.
cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione L’assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azio-
ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. ni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che Legge 12 giugno 1984, n. 222.
possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone e) Equiparazione ai dipendenti
delle quali debba rispondere. Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui al presente
b) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti art. 33 “Oggetto dell’assicurazione” - lett. b) e c), sono equi-
soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni parati a prestatori di lavoro dipendenti dall’Assicurato:
(R.C.O.) - Compreso danno biologico • i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole purché in
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge ai sensi
quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, che prestino la loro ope-
spese) quale civilmente responsabile: ra anche manuale nell’azienda dell’Assicurato e per conto
b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno dello stesso secondo la previsione dell’art. 2139 Codice
1965 n. 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del civile;
23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.) • i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazio-
per gli infortuni (escluse le malattie professionali) ne (escluso il legale rappresentante), purché addetti all’atti-
sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, vità per la quale è prestata l’assicurazione.
addetti all’attività per la quale è prestata l’assicu- Limitatamente alle sole rivalse I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. la
razione, compresi altresì i dirigenti e le persone garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai
in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari
compreso inoltre il rischio in itinere. dell’Assicurato (o dei soci), purché addetti all’attività per
La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicura- la quale è prestata l’assicurazione.
to le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regres- f) Responsabilità civile personale dei dipendenti
so. L’assicurazione vale per la responsabilità civile persona-
b.2) ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché le dei dipendenti dell’Assicurato per danni involontaria-
del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed in- mente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello
tegrazioni) svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i
a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei massimali pattuiti per la R.C.T.
casi di cui al precedente punto b.1) o eccedenti gli Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché
stessi cagionati ai su indicati prestatori di lavoro sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati
da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai
permanente (escluse le malattie professionali). danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi
Tale garanzia è prestata, con riferimento a o gravissime, così come definite dall’art. 583 C.p., e ciò en-
ciascun evento, con una franchigia fissa di tro i massimali previsti per la R.C.O.
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