Page 17 - condizioni_Assicurazione
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A parziale deroga dell’art. 28 “Rischi esclusi dall’assicura-  € 2.500,00 per persona infortunata.
                   zione” - lett. b), delle Norme che regolano l’assicurazione,           L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che,
                   la garanzia comprende i danni agli indumenti ed oggetti di   al  momento  del  sinistro,  l’Assicurato  sia  in  regola
                   comune uso personale che, per la loro naturale destinazio-  con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
                   ne, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro,       b.3) buona fede I.N.A.I.L.
                   preziosi, titoli, nonché bauli, valige, colli e loro contenuto;           l’assicurazione di  Responsabilità  Civile  verso  di-
                   sono parimenti esclusi danni derivanti da incendio, furto o   pendenti soggetti all’assicurazione di legge contro
                   da smarrimento. Questa specifica estensione di garanzia è   gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità an-
                   prestata fino ad un massimo di € 500,00 per ogni persona   che nel caso di mancata assicurazione di personale
                   danneggiata.                                               presso l’I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o er-
                                                                              ronea interpretazione delle norme di legge vigenti
                   Art. 32 - Rimorchiatori                                    in materia e sempreché ciò non derivi da comporta-
                   Sono esclusi i danni subiti dal natante rimorchiato.       mento doloso.
                                                                        c)  Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti
                                                                          non soggetti all’Assicurazione di legge contro gli Infor-
                   AZIENDE AGRICOLE                                       tuni (R.C.I.)
                   (Proprietà/conduzione/affitto)                            La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quan-
                                                                         to questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsa-
                   Art. 33 - Oggetto dell’Assicurazione:                 bile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
                   a)  Assicurazione della responsabilità civile verso terzi   interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie
                     (R.C.T.)                                            professionali) cagionati, con colpa sia lieve che grave, ai
                         La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quan-  propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazio-
                    to questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa-  ne ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 come modifi-
                    bile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,   cato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000, in conseguenza di un
                    interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a   fatto verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.
                    terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a   d) Rivalsa I.N.P.S.
                    cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione          L’assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azio-
                    ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.   ni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della
                         L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che   Legge 12 giugno 1984, n. 222.
                    possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone   e) Equiparazione ai dipendenti
                    delle quali debba rispondere.                            Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui al presente
                   b)  Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti   art. 33 “Oggetto dell’assicurazione” - lett. b) e c), sono equi-
                     soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni   parati a prestatori di lavoro dipendenti dall’Assicurato:
                     (R.C.O.) - Compreso danno biologico                      •  i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole purché in
                        La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di   regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge ai sensi
                    quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e   del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, che prestino la loro ope-
                    spese) quale civilmente responsabile:                  ra anche manuale nell’azienda dell’Assicurato e per conto
                        b.1)  ai  sensi  degli  articoli  10  e  11  del  D.P.R.  30  Giugno   dello stesso secondo la previsione dell’art. 2139 Codice
                       1965 n. 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del   civile;
                       23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.)                        •  i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazio-
                           per gli infortuni (escluse le malattie professionali)   ne (escluso il legale rappresentante), purché addetti all’atti-
                         sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti,   vità per la quale è prestata l’assicurazione.
                         addetti all’attività per la quale è prestata l’assicu-        Limitatamente  alle  sole  rivalse  I.N.A.I.L.  ed  I.N.P.S. la
                         razione, compresi altresì i dirigenti e le persone   garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai
                         in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati)   soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari
                         compreso inoltre il rischio in itinere.         dell’Assicurato (o dei soci), purché addetti all’attività per
                           La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicura-  la quale è prestata l’assicurazione.
                         to le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regres-  f)  Responsabilità civile personale dei dipendenti
                         so.                                                 L’assicurazione vale per la responsabilità civile persona-
                        b.2)  ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché   le dei dipendenti dell’Assicurato per danni involontaria-
                        del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed in-  mente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello
                        tegrazioni)                                      svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i
                           a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei   massimali pattuiti per la R.C.T.
                         casi di cui al precedente punto b.1) o eccedenti gli        Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché
                         stessi cagionati ai su indicati prestatori di lavoro   sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati
                         da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità   terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai
                         permanente (escluse le malattie professionali).   danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi
                           Tale garanzia è prestata, con riferimento a   o gravissime, così come definite dall’art. 583 C.p., e ciò en-
                         ciascun evento, con una franchigia fissa di     tro i massimali previsti per la R.C.O.



             8 di 19 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI





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