Page 18 - condizioni_Assicurazione
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Art. 34 - Persone non considerate terzi              L’assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i danni:
                   Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:   p)  di qualunque natura, comunque occasionati, direttamen-
                   a)  il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsia-  te o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall’e-
                     si altro parente od affine con lui convivente;       sposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o
                   b)  quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale   qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma
                     rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am-  o misura l’asbesto o l’amianto;
                     ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap-  q)  conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettro-
                     porti di cui alla lett. a);                          magnetici;
                   c)  le persone che, essendo in rapporto di dipendenza  con   r)  derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di
                     l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di   terrorismo e di sabotaggio.
                     servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dal-
                     la natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il   Art. 36 - Proprietario/Conduttore/Affittuario/Proprie-
                     danno in conseguenza della loro partecipazione manuale   tario non conduttore di Aziende Agricole
                     alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto   L’assicurazione, a titolo esemplificativo e non limitativo e
                     diversamente previsto in polizza.                  sempreché inerente al rischio assicurato, comprende:
                                                                        •  la proprietà, conduzione, uso e manutenzione ordinaria (ese-
                   Art. 35 - Rischi esclusi dall’assicurazione           guita in economia dall’Assicurato), degli immobili che costitu-
                   L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:         iscono l’azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, ter-
                   a)  da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio di   reni, strade, canali, bacini per la raccolta di acqua ad uso della
                     cose dell’Assicurato o da lui detenute;             sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;
                   b)  da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad   •  i lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni
                     esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazio-  connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione
                     ne di natanti a motore e da impiego di aeromobili;  dei prodotti dell’azienda;
                   c)  da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti   •  la vendita e l’assaggio di generi di produzione dell’azien-
                     che siano condotti od azionati da persona non abilitata   da  smerciati  o  somministrati  direttamente  al  consuma-
                     a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non   tore  nel solo ambito dell’azienda stessa;  l’assicurazione
                     abbia compiuto il 16° anno di età;                  comprende i danni cagionati dai prodotti venduti o som-
                   d)  a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a   ministrati, compresi quelli dovuti a difetto originario del
                     quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, sca-  prodotto stesso, purché tali danni si verifichino entro un
                     ricate nonché alle scorte vive o morte del fondo a chiun-  anno dalla consegna del prodotto e comunque durante il
                     que appartengano;                                   periodo di validità dell’assicurazione. Per tale garanzia il
                   e)  alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o   massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di
                     scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette ope-  esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo;
                     razioni;                                           •  i lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disbo-
                   f)   alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori;  scamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
                   g)  provocati da fitofarmaci composti in tutto o in parte da   •  l’esistenza e l’allevamento,  non a carattere industriale,
                     sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;  nell’azienda, di bestiame in genere, compresa la monta
                   h) a condutture e impianti sotterranei;               esercitata esclusivamente per conto dell’azienda stessa
                   i)   dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del ter-  nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli ed ai mer-
                     reno, da qualsiasi causa determinati;               cati, esclusi i rischi dell’assicurazione di veicoli a motore e
                   j)   derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali,   natanti in genere;
                     di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e   •  l’esistenza di cani anche da guardia, di animali da cortile e
                     di servizi;                                         di alveari;
                   k)  conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del   •  l’impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e
                     suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sor-  per il traino di veicoli destinati al trasporto di persone o
                     genti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di fal-  cose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi; sono
                     de acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto   compresi in garanzia i danni corporali alle persone tra-
                     trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;  sportate sui veicoli trainati, escluso il conducente;
                   l)   derivanti dall’esistenza e dall’allevamento nell’azienda di   •  l’uso di velocipedi da parte dell’Assicurato, dei suoi fa-
                     bestiame in genere quando ciò costituisce l’attività eco-  miliari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla
                     nomicamente prevalente dell’azienda;                conduzione dei fondi;
                   m)  conseguenti a malattie già manifestatesi o che potreb-  •  l’esistenza, nell’ambito dell’azienda e per esclusivo uso
                     bero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungi-  agricolo, di cabine e di linee elettriche;
                     forme - BSE;                                       •  l’impiego di macchine agricole e relativi motori, purché
                   n) derivanti da prodotti geneticamente modificati;    usati per le sole necessità dell’azienda, fermo comunque
                   o)  cagionati da prodotti e cose in genere dopo la con-  quanto previsto dalle lettere b) e c) dell’art. 35 “Rischi
                     segna a terzi, salvo quanto diversamente previsto al   esclusi dall’assicurazione”;
                     successivo art. 36 “Proprietario/Conduttore/Affittua-  •  l’esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari cu-
                     rio/Proprietario non conduttore di Aziende Agricole”.  stoditi o incustoditi.



                                        NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI   9 di 19





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