Page 16 - condizioni_Assicurazione
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condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende   Art. 28   - Rischi esclusi dall’assicurazione
                   tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba   L’assicurazione non comprende i danni:
                   rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispon-  a) a cose che si trovino a bordo dell’imbarcazione;
                   dere per danni a carico della proprietà comune, escluso il   b)  alle cose indossate e comunque portate con sé dalle per-
                   maggior onere eventualmente derivante da obblighi solida-  sone trasportate;
                   li con gli altri condomini.                          c)  cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli ca-
                                                                          gionati da materie infiammabili che non siano di normale
                   Art. 25 - Valore del fabbricato e assicurazione parziale  dotazione dell’imbarcazione;
                   Il valore indicato in polizza di ciascun fabbricato ivi descrit-  d) da furto;
                   to deve corrispondere al valore a nuovo (costo di ricostru-  e) da inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo;
                   zione) dello stesso, escluso il valore dell’area, senza tener   f)   derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di
                   conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza   attività in genere esercitate da terzi.
                   influente.                                           L’assicurazione, inoltre, non è operante:
                   Se al momento del sinistro il valore determinato a norma   g)  se il conducente non è abilitato a norma delle disposizio-
                   del precedente comma supera di oltre il 20% il valore di-  ni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
                   chiarato in polizza dall’Assicurato, la Società risponde del   h)  nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida
                   danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e   dell’allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolar-
                   quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei   mente abilitato;
                   limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.   i)  durante l’esercizio di attività idrosciatoria;
                                                                        j)   nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione
                                                                         avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
                   IMBARCAZIONI                                         k)  nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni
                                                                          subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato
                   Art. 26 - Oggetto dell’assicurazione                   in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni
                   La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quan-  del certificato o licenza di navigazione;
                   to questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabi-  l)   durante la partecipazione a gare e competizioni sportive
                   le ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, inte-  ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche
                   ressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi,   o remiere;
                   per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in   m)  di qualunque natura, comunque occasionati, direttamen-
                   conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla sua   te o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall’espo-
                   qualità di proprietario od utente delle imbarcazioni indica-  sizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi
                   te in polizza. L’assicurazione vale anche per la responsabili-  altra sostanza contenente in qualunque forma o misura
                   tà civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di   l’asbesto o l’amianto;
                   persone delle quali debba rispondere. L’assicurazione vale   n)  conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettro-
                   anche per la responsabilità civile del comandante o condut-  magnetici;
                   tore dell’imbarcazione,  sempreché l’uso della medesima   o)  derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici,
                   avvenga per incarico o con il consenso dell’Assicurato.    di terrorismo e di sabotaggio.
                   Dal risarcimento dovuto ai sensi della presente assicura-
                   zione va dedotto quanto debba essere corrisposto, anche   Art. 29 - Limiti di navigazione (a modifica dell’art. 14 “Vali-
                   da altro assicuratore, aumentato delle relative franchigie,   dità territoriale”)
                   per indennità risultanti a carico dell’imbarcazione assicu-  L’assicurazione  vale  per  il  mare  Mediterraneo  entro gli
                   rata  per  il  “ricorso  terzi”  contro  l’imbarcazione  stessa,  in   stretti, le acque interne italiane e quelle svizzere dei laghi
                   conseguenza di danni causati da urto contro altra imbarca-  Maggiore e di Lugano.
                   zione o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie
                   navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.      Art. 30 - Scoperto per danni a cose (a deroga dell’art. 20
                                                                        “Franchigia”)
                   Art. 27   - Persone non considerate terzi            La garanzia per i danni a cose è prestata con uno scoperto a
                   Non sono considerati terzi:                          carico dell’Assicurato del 10% dell’importo di ogni sinistro,
                   a)  il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsia-  con il minimo non indennizzabile pari alla franchigia indica-
                     si altro parente od affine con lui convivente;     ta nella scheda di polizza.
                   b)  quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale   Resta confermata l’applicazione della franchigia stessa per
                     rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am-  i danni a persona (morte o lesioni personali).
                     ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap-
                     porti di cui alla lett. a);                        Art. 31 - Natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto
                   c)  il comandante o il conduttore dell’imbarcazione e le per-  persone
                     sone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett.   A parziale deroga dell’art. 27 “Persone non considerate ter-
                     a), nonché i dipendenti suoi o dell’Assicurato in quanto   zi” - lett. d), delle “Norme che regolano l’assicurazione”, la
                     addetti al servizio dell’imbarcazione;             garanzia comprende i danni corporali (morte o lesioni per-
                   d) le persone trasportate, salvo patto speciale.     sonali) cagionati ai terzi trasportati.



                                        NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI   7 di 19





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