Page 16 - condizioni_Assicurazione
P. 16
condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende Art. 28 - Rischi esclusi dall’assicurazione
tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba L’assicurazione non comprende i danni:
rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispon- a) a cose che si trovino a bordo dell’imbarcazione;
dere per danni a carico della proprietà comune, escluso il b) alle cose indossate e comunque portate con sé dalle per-
maggior onere eventualmente derivante da obblighi solida- sone trasportate;
li con gli altri condomini. c) cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli ca-
gionati da materie infiammabili che non siano di normale
Art. 25 - Valore del fabbricato e assicurazione parziale dotazione dell’imbarcazione;
Il valore indicato in polizza di ciascun fabbricato ivi descrit- d) da furto;
to deve corrispondere al valore a nuovo (costo di ricostru- e) da inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo;
zione) dello stesso, escluso il valore dell’area, senza tener f) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di
conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza attività in genere esercitate da terzi.
influente. L’assicurazione, inoltre, non è operante:
Se al momento del sinistro il valore determinato a norma g) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizio-
del precedente comma supera di oltre il 20% il valore di- ni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
chiarato in polizza dall’Assicurato, la Società risponde del h) nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida
danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e dell’allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolar-
quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei mente abilitato;
limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione. i) durante l’esercizio di attività idrosciatoria;
j) nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione
avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
IMBARCAZIONI k) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni
subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato
Art. 26 - Oggetto dell’assicurazione in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quan- del certificato o licenza di navigazione;
to questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabi- l) durante la partecipazione a gare e competizioni sportive
le ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, inte- ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche
ressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, o remiere;
per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in m) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamen-
conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla sua te o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall’espo-
qualità di proprietario od utente delle imbarcazioni indica- sizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi
te in polizza. L’assicurazione vale anche per la responsabili- altra sostanza contenente in qualunque forma o misura
tà civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di l’asbesto o l’amianto;
persone delle quali debba rispondere. L’assicurazione vale n) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettro-
anche per la responsabilità civile del comandante o condut- magnetici;
tore dell’imbarcazione, sempreché l’uso della medesima o) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici,
avvenga per incarico o con il consenso dell’Assicurato. di terrorismo e di sabotaggio.
Dal risarcimento dovuto ai sensi della presente assicura-
zione va dedotto quanto debba essere corrisposto, anche Art. 29 - Limiti di navigazione (a modifica dell’art. 14 “Vali-
da altro assicuratore, aumentato delle relative franchigie, dità territoriale”)
per indennità risultanti a carico dell’imbarcazione assicu- L’assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli
rata per il “ricorso terzi” contro l’imbarcazione stessa, in stretti, le acque interne italiane e quelle svizzere dei laghi
conseguenza di danni causati da urto contro altra imbarca- Maggiore e di Lugano.
zione o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie
navigabili o contro corpi galleggianti o fissi. Art. 30 - Scoperto per danni a cose (a deroga dell’art. 20
“Franchigia”)
Art. 27 - Persone non considerate terzi La garanzia per i danni a cose è prestata con uno scoperto a
Non sono considerati terzi: carico dell’Assicurato del 10% dell’importo di ogni sinistro,
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsia- con il minimo non indennizzabile pari alla franchigia indica-
si altro parente od affine con lui convivente; ta nella scheda di polizza.
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale Resta confermata l’applicazione della franchigia stessa per
rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- i danni a persona (morte o lesioni personali).
ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap-
porti di cui alla lett. a); Art. 31 - Natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto
c) il comandante o il conduttore dell’imbarcazione e le per- persone
sone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. A parziale deroga dell’art. 27 “Persone non considerate ter-
a), nonché i dipendenti suoi o dell’Assicurato in quanto zi” - lett. d), delle “Norme che regolano l’assicurazione”, la
addetti al servizio dell’imbarcazione; garanzia comprende i danni corporali (morte o lesioni per-
d) le persone trasportate, salvo patto speciale. sonali) cagionati ai terzi trasportati.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI 7 di 19
2001_CA_p32_ed_4-2014.indd 7 06/03/14 16.18