Page 22 - condizioni_Assicurazione
P. 22

25.  Medici - chirurghi                              26. Lavori presso terzi
                   La garanzia comprende la responsabilità civile derivante:   A parziale deroga dell’art. 17 “Rischi assicurabili solo con
                   •  dall’impiego di apparecchi a raggi x per scopi diagnostici   patto speciale o con condizione aggiuntiva” - lett. b) delle
                    e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici;  Norme che regolano l’assicurazione, la garanzia è estesa ai
                   •  dall’uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia;  danni a cose derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o
                   •  dall’effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambula-  da lui detenute.
                    toriali, anche quando la professione dichiarata non preve-  Questa specifica estensione di garanzia è prestata nel limi-
                    da l’esercizio della chirurgia.                     te del massimale per danni a cose e comunque con il mas-
                   Sono invece esclusi, salvo patto speciale, i rischi inerenti alla   simo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel
                   conduzione dello studio professionale, i danni di natura este-  corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
                   tica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici e, limi-
                   tatamente ai dentisti, i danni conseguenti all’implantologia.   27.  Pluralità di assicurati (operante se la garanzia è pre-
                   Validità dell’assicurazione                          stata per più Assicurati)
                   L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presen-  Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di As-
                   tate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo   sicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si
                   di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richie-  riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto,
                   ste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in es-  unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati
                   sere durante lo stesso periodo di efficacia della garanzia.   fra di loro.































































                                                                                                   CONDIZIONI SPECIALI  13 di 19





        2001_CA_p32_ed_4-2014.indd   13                                                                                     06/03/14   16.18
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27