Page 22 - condizioni_Assicurazione
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25. Medici - chirurghi 26. Lavori presso terzi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante: A parziale deroga dell’art. 17 “Rischi assicurabili solo con
• dall’impiego di apparecchi a raggi x per scopi diagnostici patto speciale o con condizione aggiuntiva” - lett. b) delle
e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici; Norme che regolano l’assicurazione, la garanzia è estesa ai
• dall’uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia; danni a cose derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o
• dall’effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambula- da lui detenute.
toriali, anche quando la professione dichiarata non preve- Questa specifica estensione di garanzia è prestata nel limi-
da l’esercizio della chirurgia. te del massimale per danni a cose e comunque con il mas-
Sono invece esclusi, salvo patto speciale, i rischi inerenti alla simo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel
conduzione dello studio professionale, i danni di natura este- corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
tica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici e, limi-
tatamente ai dentisti, i danni conseguenti all’implantologia. 27. Pluralità di assicurati (operante se la garanzia è pre-
Validità dell’assicurazione stata per più Assicurati)
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presen- Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di As-
tate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo sicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si
di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richie- riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto,
ste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in es- unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati
sere durante lo stesso periodo di efficacia della garanzia. fra di loro.
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