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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI Responsabilità Civile Rischi Diversi
Art. 13 - Oggetto dell’assicurazione: c) Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti
a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi non soggetti all’Assicurazione di legge contro gli Infor-
(R.C.T.) tuni (R.C.I.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quan-
quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente to questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsa-
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento bile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente professionali) cagionati, con colpa sia lieve che grave, ai
cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneg- propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazio-
giamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi ne ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 come modifi-
in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. cato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000, in conseguenza di un
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che fatto verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.
possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone d) Rivalsa I.N.P.S.
delle quali debba rispondere. L’assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni
b) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Leg-
soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni ge 12 giugno 1984, n. 222.
(R.C.O.) - Compreso danno biologico e) Equiparazione ai dipendenti
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui al presente
art. 13 - lett. b) e c), sono equiparati a prestatori di lavoro
quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e dipendenti dall’Assicurato i soci a responsabilità limitata
spese) quale civilmente responsabile: e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappre-
b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno sentante), purché addetti all’attività per la quale è presta-
1965 n. 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del ta l’assicurazione. Limitatamente alle sole rivalse I.N.A.I.L.
23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.) ed I.N.P.S., la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illi-
per gli infortuni (escluse le malattie professionali) mitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai
sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, familiari dell’Assicurato (o dei soci), purché addetti all’at-
addetti all’attività per la quale è prestata l’assicu- tività per la quale è prestata l’assicurazione.
razione, compresi altresì i dirigenti e le persone f) Responsabilità civile personale dei dipendenti
in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) L’assicurazione vale per la responsabilità civile persona-
compreso inoltre il rischio in itinere. le dei dipendenti dell’Assicurato per danni involontaria-
mente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello
La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicura- svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i
to le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regres- massimali pattuiti per la R.C.T.
so. Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché
b.2) ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati
del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed in- terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai
tegrazioni) danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi
a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei o gravissime, così come definite dall’art. 583 c.p., e ciò en-
casi di cui al precedente punto b.1) o eccedenti gli tro i massimali previsti per la R.C.O.
stessi cagionati ai su indicati prestatori di lavoro
da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità Art. 14 - Validità territoriale
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel ter-
permanente (escluse le malattie professionali). ritorio di tutti i paesi europei.
Tale garanzia è prestata, con riferimento a L’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
ciascun evento, con una franchigia fissa di
€ 2.500,00 per persona infortunata. Art. 15 - Persone non considerate terzi
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsia-
con gli obblighi per l’assicurazione di legge. si altro parente od affine con lui convivente;
b.3) buona fede I.N.A.I.L. b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale
l’assicurazione di Responsabilità Civile verso di- rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am-
pendenti soggetti all’assicurazione di legge contro ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap-
porti di cui alla lett. a);
gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità an- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con
che nel caso di mancata assicurazione di personale l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o
presso l’I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o er- di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché
ronea interpretazione delle norme di legge vigenti tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro
in materia e sempreché ciò non derivi da comporta- rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conse-
mento doloso. guenza della loro partecipazione manuale alle attività cui
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