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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE                        Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
                   DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI                Responsabilità Civile Rischi Diversi




                   Art. 13 - Oggetto dell’assicurazione:                c)  Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti
                   a)  Assicurazione della responsabilità civile verso terzi   non soggetti all’Assicurazione di legge contro gli Infor-
                     (R.C.T.)                                             tuni (R.C.I.)
                         La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di        La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quan-
                    quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente   to questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsa-
                    responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento   bile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
                                                                         interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie
                    (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente   professionali) cagionati, con colpa sia lieve che grave, ai
                    cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneg-  propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazio-
                    giamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi   ne ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 come modifi-
                    in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.   cato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000, in conseguenza di un
                    L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che   fatto verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.
                    possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone   d) Rivalsa I.N.P.S.
                    delle quali debba rispondere.                             L’assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni
                   b)  Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti   di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Leg-
                     soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni   ge 12 giugno 1984, n. 222.
                     (R.C.O.) - Compreso danno biologico                e) Equiparazione ai dipendenti
                        La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di          Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui al presente
                                                                         art. 13 - lett. b) e c), sono equiparati a prestatori di lavoro
                    quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e   dipendenti dall’Assicurato i soci a responsabilità limitata
                    spese) quale civilmente responsabile:                e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappre-
                        b.1)  ai  sensi  degli  articoli  10  e  11  del  D.P.R.  30  Giugno   sentante), purché addetti all’attività per la quale è presta-
                       1965 n. 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del   ta l’assicurazione. Limitatamente alle sole rivalse I.N.A.I.L.
                       23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.)                   ed I.N.P.S., la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illi-
                           per gli infortuni (escluse le malattie professionali)   mitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai
                         sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti,   familiari dell’Assicurato (o dei soci), purché addetti all’at-
                         addetti all’attività per la quale è prestata l’assicu-  tività per la quale è prestata l’assicurazione.
                         razione, compresi altresì i dirigenti e le persone   f) Responsabilità civile personale dei dipendenti
                         in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati)         L’assicurazione vale per la responsabilità civile persona-
                         compreso inoltre il rischio in itinere.         le dei dipendenti dell’Assicurato per danni involontaria-
                                                                         mente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello
                           La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicura-  svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i
                         to le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regres-  massimali pattuiti per la R.C.T.
                         so.                                                  Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché
                        b.2)  ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché   sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati
                        del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed in-  terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai
                        tegrazioni)                                      danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi
                           a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei   o gravissime, così come definite dall’art. 583 c.p., e ciò en-
                         casi di cui al precedente punto b.1) o eccedenti gli   tro i massimali previsti per la R.C.O.
                         stessi cagionati ai su indicati prestatori di lavoro
                         da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità   Art. 14 - Validità territoriale
                                                                        L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel ter-
                         permanente (escluse le malattie professionali).   ritorio di tutti i paesi europei.
                           Tale garanzia è prestata, con riferimento a   L’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
                         ciascun evento, con una franchigia fissa di
                         € 2.500,00 per persona infortunata.            Art. 15 - Persone non considerate terzi
                           L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che,   Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
                         al  momento  del  sinistro,  l’Assicurato  sia  in  regola   a)  il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsia-
                         con gli obblighi per l’assicurazione di legge.   si altro parente od affine con lui convivente;
                       b.3) buona fede I.N.A.I.L.                       b)  quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale
                           l’assicurazione di  Responsabilità  Civile  verso  di-  rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am-
                         pendenti soggetti all’assicurazione di legge contro   ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap-
                                                                          porti di cui alla lett. a);
                         gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità an-  c)  le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con
                         che nel caso di mancata assicurazione di personale    l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o
                         presso l’I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o er-  di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché
                         ronea interpretazione delle norme di legge vigenti   tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro
                         in materia e sempreché ciò non derivi da comporta-  rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conse-
                         mento doloso.                                    guenza della loro partecipazione manuale alle attività cui



                                        NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI   3 di 19





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