Page 14 - condizioni_Assicurazione
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In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scaden- della Società non potrà superare il massimale previsto in
za dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vi- polizza per la garanzia R.C.T.
gore alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato/Contraente
abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la So- Se l’assicurazione copre il rischio derivante dalla proprie-
cietà di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione tà di FABBRICATI o dalla proprietà o utenza di IMBARCA-
del contratto con lettera raccomandata. ZIONI o dalla proprietà/conduzione/affitto/proprietà
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui senza conduzione di AZIENDE AGRICOLE, i precedenti
il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla rego- Articoli 13 “Oggetto dell’assicurazione”, 15 “Persone non
lazione del premio, la Società non sarà obbligata per i si- considerate terzi”, 16 “Rischi esclusi dall’assicurazione”
nistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata e 17 “Rischi assicurabili solo con patto speciale o con con-
regolazione. dizione aggiuntiva” devono intendersi automaticamente
Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudi- sostituiti dalle disposizioni seguenti:
zialmente.
c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Se all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli FABBRICATI
elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto
preso come base per la determinazione del premio do- Art. 21 - Oggetto dell’assicurazione:
vuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi
partire dalla prima scadenza annua successiva alla comu- (R.C.T.)
nicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quan-
degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% to questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa-
dell’ultimo consuntivo. bile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
d) Verifiche e controlli interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e
nei limiti del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (Codice in mate- danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verifi-
ria di dati personali), per i quali l’Assicurato/Contraente è catosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicu-
tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni neces- razione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità
sarie. civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di
persone delle quali debba rispondere.
Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di re- L’assicurazione comprende i rischi relativi alle antenne ra-
sistenza diotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbri-
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestio- cato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto
ne delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e
sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.
ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed b) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti
azioni spettanti all’Assicurato stesso. soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni
Sono a carico della Società le spese sostenute per resiste- (R.C.O.) - Compreso danno biologico
re all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di
un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e
per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma spese) quale civilmente responsabile:
dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno
vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione 1965 n. 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del
del rispettivo interesse. 23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.)
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali)
per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti,
risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia addetti all’attività per la quale è prestata l’assicu-
penale. razione, compresi altresì i dirigenti e le persone
in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati)
Art. 20 - Franchigia compreso inoltre il rischio in itinere.
L’Assicurazione R.C.T. si intende prestata con l’applicazione La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicura-
della franchigia, per ogni sinistro, indicata nella scheda di to le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regres-
polizza. Tale franchigia si applica per tutti i rischi e/o ga- so.
ranzie, fermi comunque eventuali scoperti e/o franchigie di b.2) ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché
importo superiore previsti in polizza per particolari condi- del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed in-
zioni. tegrazioni)
a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei
Art. 21 - Massimo risarcimento casi di cui al precedente punto b.1) o eccedenti gli
Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente stessi cagionati ai su indicati prestatori di lavoro
la garanzia R.C.T. e/o R.C.I. e/o R.C.O., il massimo esborso da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI 5 di 19
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