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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE                        Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
                   IN GENERALE                                               Responsabilità Civile Rischi Diversi




                   Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio  Art. 6 - Diminuzione del rischio
                   Le dichiarazioni inesatte  o le reticenze  del Contraente  o   Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ri-
                   Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla va-  durre il premio o le rate del premio successive alla comuni-
                   lutazione del rischio, possono comportare la perdita totale   cazione dell’Assicurato (art. 1897 Codice civile) e rinuncia al
                   o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessa-  relativo diritto di recesso.
                   zione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice civi-
                   le).                                                 Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
                                                                        In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne
                   Art. 2 - Altre assicurazioni                         avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza
                   L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’e-  oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto
                   sistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni   conoscenza (art. 1913 Codice civile).
                   per lo stesso rischio; in caso di sinistro l’Assicurato deve   Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso
                   darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il   i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto
                   nome degli altri (art. 1910 Codice civile).          i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta penale a norma della
                                                                        legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha pre-
                   Art. 3 - Pagamento del premio                        sentato richiesta di risarcimento danni.
                   L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato   L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita
                   in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati   totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Codice
                   pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pa-  civile).
                   gamento.
                   Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio suc-  Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro
                   cessive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15°   Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo  giorno dal pa-
                   giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle   gamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere
                   ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive sca-  dall’assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tale
                   denze (art. 1901 Codice civile).                     caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del
                   I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è asse-  recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta,
                   gnata la polizza oppure alla Società.                relativa al periodo di rischio non corso.
                   Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contra-
                   ente tramite:                                        Art. 9 - Proroga dell’assicurazione
                   •  assegni  bancari,  postali  o  circolari  intestati  all’Agenzia   In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata
                    nella sua specifica qualità oppure alla Società;    spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza della
                   •  ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o po-  assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno e così
                    stale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale   successivamente.
                    beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità oppure   Qualora la polizza sia di durata poliennale, le Parti avranno
                    alla Società;                                       comunque la facoltà di recedere dal contratto al termine
                   •  con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente.  di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera
                   Il pagamento del premio con assegno viene accettato con   raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della
                   riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.    scadenza annuale.
                   è fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il dispo-
                   sto dell’art. 1901 Codice civile.                    Art. 10 - Oneri fiscali
                                                                        Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del
                   Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione                Contraente.
                   Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere
                   provate per iscritto.                                Art. 11 - Foro competente
                                                                        Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusiva-
                   Art. 5 - Aggravamento del rischio                    mente quello del luogo di residenza o sede del convenuto
                   Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scrit-  ovvero quello del luogo ove ha sede l’agenzia cui è assegna-
                   ta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggra-  ta la polizza.
                   vamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società
                   possono comportare la perdita totale o parziale del diritto   Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
                   all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazio-  Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono
                   ne (art. 1898 Codice civile).                        le norme di legge.














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