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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
IN GENERALE Responsabilità Civile Rischi Diversi
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 6 - Diminuzione del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ri-
Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla va- durre il premio o le rate del premio successive alla comuni-
lutazione del rischio, possono comportare la perdita totale cazione dell’Assicurato (art. 1897 Codice civile) e rinuncia al
o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessa- relativo diritto di recesso.
zione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice civi-
le). Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne
Art. 2 - Altre assicurazioni avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’e- oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto
sistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni conoscenza (art. 1913 Codice civile).
per lo stesso rischio; in caso di sinistro l’Assicurato deve Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso
darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto
nome degli altri (art. 1910 Codice civile). i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta penale a norma della
legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha pre-
Art. 3 - Pagamento del premio sentato richiesta di risarcimento danni.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita
in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Codice
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pa- civile).
gamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio suc- Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro
cessive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pa-
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle gamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere
ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive sca- dall’assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tale
denze (art. 1901 Codice civile). caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è asse- recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta,
gnata la polizza oppure alla Società. relativa al periodo di rischio non corso.
Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contra-
ente tramite: Art. 9 - Proroga dell’assicurazione
• assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata
nella sua specifica qualità oppure alla Società; spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza della
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o po- assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno e così
stale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale successivamente.
beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità oppure Qualora la polizza sia di durata poliennale, le Parti avranno
alla Società; comunque la facoltà di recedere dal contratto al termine
• con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente. di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera
Il pagamento del premio con assegno viene accettato con raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della
riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. scadenza annuale.
è fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il dispo-
sto dell’art. 1901 Codice civile. Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione Contraente.
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere
provate per iscritto. Art. 11 - Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusiva-
Art. 5 - Aggravamento del rischio mente quello del luogo di residenza o sede del convenuto
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scrit- ovvero quello del luogo ove ha sede l’agenzia cui è assegna-
ta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggra- ta la polizza.
vamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazio- Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono
ne (art. 1898 Codice civile). le norme di legge.
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