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8. Diritto di recesso 13. Reclami
Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo gior- Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la
no dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla
recedere dall’assicurazione dandone preventiva comuni- Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. –
cazione scritta al Contraente. Si rinvia all’Art. 8 “Disdetta in Reclami Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B
caso di sinistro” delle Norme che regolano l’Assicurazione – 20097 San Donato Milanese (MI)
in generale per gli aspetti di dettaglio. - Fax: 02.5181.5353
Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Socie- - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.
tà e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito
senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza an- del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
nuale, mediante invio di lettera raccomandata, spedita al- massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all’I-
meno novanta giorni prima della scadenza (Art. 9 “Proroga VASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21,
dell’assicurazione” delle Norme che regolano l’Assicurazio- 00187 Roma, telefono 06 421331.
ne in generale).
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal con- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventua-
tratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono le recapito telefonico;
in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si la-
diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). menta l’operato;
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine de- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
corre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risar- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventua-
cimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di le riscontro fornito dalla stessa;
questo l’azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile). e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente
le relative circostanze.
10. Legislazione applicabile Le informazioni utili per la presentazione dei re-
Al contratto sarà applicata la legge italiana. clami sono riportate sui siti internet della Società
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it.
11. Regime fiscale In relazione alle controversie inerenti la quantificazione
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a delle prestazioni si ricorda che permane la competenza
carico del Contraente. esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricor-
Il premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secon- rere a sistemi conciliativi ove esistenti.
do la seguente aliquota attualmente in vigore: 21,25% (ol- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie
tre 1% quale addizionale antiracket). tra un contraente consumatore di uno Stato membro e
un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il re-
clamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE - all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di setto-
LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI re competente per la risoluzione delle controversie in via
stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comuni-
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo candogli poi la risposta;
Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato - direttamente al sistema/organo estero competente del-
devono darne comunicazione entro tre giorni per iscritto lo Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico
all’Agente/Intermediario assicurativo al quale è assegnata Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (si-
la polizza o alla Direzione della Società. stema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso eu/fin-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-
i prestatori di lavoro il Contraente o l’Assicurato devono NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.
denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta
penale a norme della legge infortuni sul lavoro o per i quali il Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assog-
prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimen- gettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Orga-
to danni. no incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello
Si rinvia all’art. 7 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS si impegnerà
delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale per gli a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente pre-
aspetti di dettaglio delle procedure. vista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.
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