Page 24 - condizioni_Assicurazione
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m) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessa- non di proprietà o in usufrutto all’Assicurato stesso o allo stes-
rio all’attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed so intestati al P.RA., ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga
attrezzature; delle Norme che regolano l’assicurazione.
n) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, ser- La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle
batoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di di- persone trasportate sui veicoli abilitati per legge a tale tra-
stribuzione all’interno dell’azienda; sporto.
o) committenza dei rischi suelencati. La presente estensione è operante solo dopo esaurimento
di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprieta-
26. Danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne rio e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
relativamente alla proprietà o conduzione di fabbricati La garanzia è valida a condizione che, al momento del sini-
(Applicabile soltanto quando il rischio assicurato è esclusiva-
mente la R.C. Fabbricati). A parziale deroga dell’art. 23 “Rischi stro, il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai
esclusi dall’assicurazione” - lett. a), delle Norme che regolano sensi di legge.
l’assicurazione, l’assicurazione comprende i danni a cose pro-
dotti, da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne purché 80. Malattie professionali
conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture. L’assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti
soggetti e non soggetti all’assicurazione di legge contro gli
27. Danni da interruzioni o sospensioni di attività infortuni (R.C.O./R.C.I.) è estesa - alle medesime condizioni
A deroga della relativa esclusione delle Norme che regola- di cui all’art. 13 “Oggetto dell’assicurazione” - lett. b) e c) e
no l’assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti ferme le esclusioni di polizza - ai rischi delle malattie pro-
da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o fessionali riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.
ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigia- L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malat-
nali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro tie si manifestino in data posteriore a quella della stipu-
indennizzabile a termini di polizza. lazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo
del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.500,00, di validità della presente estensione.
nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il La garanzia non è altresì operante:
massimo di € 100.000,00 per anno assicurativo. • per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia
manifestata ricaduta di malattia professionale preceden-
78. Lavoratori a progetto e/o altri rapporti di lavoro ai temente indennizzata o indennizzabile;
sensi del D.Lgs. n. 276/2003 (attuazione della legge de- • per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni
lega n. 30/2003 - cosiddetta “Legge Biagi” e successive
modifiche ed integrazioni) di legge da parte dell’Assicurato;
Premesso che l’Assicurato può avvalersi, nell’ambito della • per le malattie professionali che si manifestino dopo sei
propria attività di: mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o
1) lavoratori a progetto; dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
2) prestatori di lavoro assunti da un’agenzia di sommini- • per le malattie professionali riconducibili o comunque
strazione lavoro; connesse a situazioni di “mobbing”;
3) altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell’ambi- • per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o
to e nel rispetto del suddetto Decreto Legislativo. connesse alla lavorazione dell’amianto;
L’assicurazione comprende la responsabilità civile deri- • per i casi di contagio da virus HIV.
vante all’Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle L’assicurazione si ›intende prestata fino alla concorrenza di
suddette persone. un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza.
Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corpo- Tale massimale rappresenta la massima esposizione del-
rali subiti dalle persone per le quali l’Assicurato ha l’obbligo la Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso
di legge di iscriverle all’I.N.A.I.L., la garanzia si intende ope- periodo annuo di assicurazione od originati dal medesimo
rante nell’ambito della garanzia R.C.O., sempreché comun- tipo di malattia professionale.
que la stessa risulti prestata. La garanzia è valida a condi- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice
zione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai civile l’Assicurato dichiara:
precedenti punti risultino da regolare contratto. • di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per vio-
L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del
premio di regolazione, anche l’importo corrisposto ai sud- lazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela
detti lavoratori o all’agenzia di somministrazione lavoro per e la salute dei lavoratori;
l’ulizzo della prestazione lavorativa (il presente comma non • di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di
si applica qualora il premio sia calcolato sul fatturato). risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse
da parte dell’I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.;
79. Committenza auto • di non essere a conoscenza, alla data di effetto della pre-
L’assicurazione comprende la responsabilità derivante all’As- sente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero
sicurato a norma dell’art. 2049 Codice civile per danni cagio- determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in
nati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli conseguenza di malattie professionali.
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