Page 24 - condizioni_Assicurazione
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m)  manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessa-  non di proprietà o in usufrutto all’Assicurato stesso o allo stes-
                     rio all’attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed   so intestati al P.RA., ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga
                     attrezzature;                                      delle Norme che regolano l’assicurazione.
                   n)  utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, ser-  La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle
                     batoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di di-  persone trasportate sui veicoli abilitati per legge a tale tra-
                     stribuzione all’interno dell’azienda;              sporto.
                   o) committenza dei rischi suelencati.                La presente estensione è operante solo dopo esaurimento

                                                                        di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprieta-
                   26. Danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne   rio e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
                   relativamente alla proprietà o conduzione di fabbricati  La garanzia è valida a condizione che, al momento del sini-
                   (Applicabile soltanto quando il rischio assicurato è esclusiva-
                   mente la R.C. Fabbricati). A parziale deroga dell’art. 23 “Rischi   stro, il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai
                   esclusi dall’assicurazione” - lett. a), delle Norme che regolano   sensi di legge.
                   l’assicurazione, l’assicurazione comprende i danni a cose pro-
                   dotti, da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne purché   80. Malattie professionali
                   conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture.   L’assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti
                                                                        soggetti e non soggetti all’assicurazione di legge contro gli
                   27.  Danni da interruzioni o sospensioni di attività  infortuni (R.C.O./R.C.I.) è estesa - alle medesime condizioni
                   A deroga della relativa esclusione delle Norme che regola-  di cui all’art. 13 “Oggetto dell’assicurazione” - lett. b) e c) e
                   no l’assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti   ferme le esclusioni di polizza - ai rischi delle malattie pro-
                   da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o   fessionali riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.
                   ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigia-  L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malat-
                   nali, agricole o di servizio,  purché conseguenti a sinistro   tie si manifestino in data posteriore a quella della stipu-
                   indennizzabile a termini di polizza.                 lazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi
                   Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto   commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo
                   del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.500,00,   di validità della presente estensione.
                   nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il   La garanzia non è altresì operante:
                   massimo di € 100.000,00 per anno assicurativo.       •  per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia
                                                                         manifestata ricaduta di malattia professionale preceden-
                   78.  Lavoratori a progetto e/o altri rapporti di lavoro ai   temente indennizzata o indennizzabile;
                   sensi del D.Lgs. n. 276/2003 (attuazione della legge de-  •  per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni
                   lega n. 30/2003 - cosiddetta “Legge Biagi” e successive
                   modifiche ed integrazioni)                            di legge da parte dell’Assicurato;
                   Premesso che l’Assicurato può avvalersi, nell’ambito della   •  per le malattie professionali che si manifestino dopo sei
                   propria attività di:                                  mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o
                   1) lavoratori a progetto;                             dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
                   2)  prestatori di lavoro assunti da un’agenzia di sommini-  •  per  le  malattie  professionali  riconducibili  o  comunque
                     strazione lavoro;                                   connesse a situazioni di “mobbing”;
                   3)  altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell’ambi-  •  per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o
                     to e nel rispetto del suddetto Decreto Legislativo.  connesse alla lavorazione dell’amianto;
                        L’assicurazione  comprende  la  responsabilità  civile  deri-  •  per i casi di contagio da virus HIV.
                    vante all’Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle   L’assicurazione si ›intende prestata fino alla concorrenza di
                    suddette persone.                                   un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza.
                   Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corpo-  Tale massimale rappresenta la massima esposizione del-
                   rali subiti dalle persone per le quali l’Assicurato ha l’obbligo   la Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso
                   di legge di iscriverle all’I.N.A.I.L., la garanzia si intende ope-  periodo annuo di assicurazione od originati dal medesimo
                   rante nell’ambito della garanzia R.C.O., sempreché comun-  tipo di malattia professionale.
                   que la stessa risulti prestata. La garanzia è valida a condi-  Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice
                   zione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai   civile l’Assicurato dichiara:
                   precedenti punti risultino da regolare contratto.    •  di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per vio-
                   L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del
                   premio di regolazione, anche l’importo corrisposto ai sud-  lazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela
                   detti lavoratori o all’agenzia di somministrazione lavoro per   e la salute dei lavoratori;
                   l’ulizzo della prestazione lavorativa (il presente comma non   •  di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di
                   si applica qualora il premio sia calcolato sul fatturato).  risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse
                                                                         da parte dell’I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.;
                   79. Committenza auto                                 •  di non essere a conoscenza, alla data di effetto della pre-
                   L’assicurazione comprende la responsabilità derivante all’As-  sente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero
                   sicurato a norma dell’art. 2049 Codice civile per danni cagio-  determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in
                   nati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli   conseguenza di malattie professionali.



                                                                                                CONDIZIONI AGGIUNTIVE   15 di 19





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